Francesco Leone Commercialista

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Dal 16 marzo 2019, giorno di entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa (seppure diverse sue parti sono ancora sospese nella effettiva attuazione) c’è un articolo del codice civile che non fa dormire sonni tranquilli a molti imprenditori, almeno a quelli che sono consapevoli del suo contenuto.

L’articolo in questione è il 2086 ed esso obbliga l’imprenditore a dotarsi in azienda di un “… assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa…” pena il pagare con il proprio patrimonio gli eventuali debiti aziendali in caso di default.

In questa sede non intendiamo dilungarci in tutte le numerose implicazioni che questo articolo 2086 pone nella gestione di un’azienda e sulle responsabilità poste a carico dell’imprenditore e degli amministratori dell’azienda.

Intendiamo, invece, focalizzare l’attenzione sul concetto di organizzazione, che è uno dei requisiti essenziali richiesti dal succitato articolo 2086.

L’organizzazione dell’azienda, infatti, è tema tra i più dibattuti e più ricchi di differenti visioni e differenti valutazioni dell’importanza da attribuire al concetto stesso di organizzazione.

Storicamente, esiste in dottrina, ma ancora più nella pratica aziendale quotidiana, una divisione tra chi vuole l’azienda perfettamente organizzata in tutti i suoi aspetti più peculiari e chi tende a immaginare la stessa come una sorta di entità in continuo movimento, basata sulla capacità dei singoli di lavorare in squadra e produrre i risultati richiesti.

Probabilmente, la verità è spesso nel mezzo, ovvero nel fatto che all’interno di un quadro organizzativo chiaro, in alcuni casi è opportuno lasciare spazio all’inventiva e alla auto-determinazione dei singoli; posto che i singoli ne abbiano le capacità.

Altrimenti sarà il caos!

Dal punto di vista più operativo è opportuno riflettere sulla vera e propria organizzazione dell’azienda.

Il documento principale che definisce l’assetto organizzativo in termini di distribuzioni di responsabilità operative e amministrative è l’organigramma aziendale.

L’organigramma rappresenta i centri di responsabilità aziendali a cascata, a partire da quelli dotati di responsabilità direzionale, fino a quelli più prettamente operativi.

Le linee di interconnessione tra i centri di responsabilità, letti dall’alto verso il basso, rappresentano la diretta responsabilità di un centro circa l’attività svolta da un altro centro, situato ad un livello inferiore.

Nelle microimprese, tipicamente a conduzione familiare se non gestite addirittura da una sola persona, si assiste a una scarsa formalizzazione di ruoli e mansioni.

Rcecentemente, però, la sentenza n.45100 del 2021 della Suprema Corte di Cassazione sulla applicabilità anche alle Srl Unipersonali della Legge 231/2001 inerente la responsabilità amministrativa delle imprese, pone un serio problema di estensione  del concetto di “organizzazione” anche alle imprese di dimensione più piccola o addirittura “unicellulare”.

Nella logica dell’uomo solo al comando (interpretazione estrema del concetto di “one man band”) si radica una vera e propria contrarietà a ogni tentativo di redigere un organigramma e di formalizzare compiti e responsabilità.

È una condizione che sicuramente riduce i tempi di reazione (ma non la qualità della reazione) e i costi di gestione, ma che incorpora numerosi e pericolosi svantaggi che inibiscono la crescita dell’impresa, ostacolando i necessari processi per renderla stabile, meno vulnerabile ai fattori esterni, e in grado di sopravvivere alla figura del “capo” (importanza del concetto di “key man”).

Nelle medie imprese si assiste, invece, tipicamente allo sviluppo di diverse forme organizzative: tra queste quella funzionale e quella per matrici, con l’aggiunta di quella per progetti.

La Struttura organizzativa funzionale è caratterizzata da una forte focalizzazione di competenza operativa e da una bassa differenziazione in funzione dei mercati o delle attività di riferimento.

Organigramma funzionale

La Struttura organizzativa per matrici è meno diffusa: dà maggiore enfasi al tema della vicinanza al mercato e, rispetto a quella funzionale, può determinare il rischio di diseconomie di scala dal lato produttivo.

Organigramma per matrici

La struttura organizzativa per progetti pone il focus sui diversi progetti da portare a compimento, creando team interfunzionali dedicati ognuno ad uno o più progetti contemporaneamente.

Organigramma per progetti

Il problema posto dall’art. 2086 del codice civile è che esso non identifica il corretto assetto in funzione di parametri quantitativi ma con il termine “adeguati” lascia la responsabilità di verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo rispetto all’efficace svolgimento dell’attività aziendale agli amministratori e all’eventuale organo di controllo.

Per l’organo di controllo la verifica può essere effettuata e documentata tramite apposite interviste con i diversi responsabili aziendali, per valutare che il potere decisionale, a livello direzionale e operativo, sia effettivamente attribuito alle figure individuate dall’organigramma aziendale.

Da ultimo sarà necessario verificare che la responsabilità sia distribuita attraverso dovute deleghe amministrative  e coerenti inquadramenti professionali del personale aziendale.

In conclusione, ogni imprenditore deve porsi e risolvere il problema di dare un adeguato assetto organizzativo alla propria impresa, adottando quello che ritiene, sulla base di considerazioni e valutazioni in qualche modo dimostrabili, essere il più corretto per la propria realtà aziendale.

La necessità deriva dal famigerato art. 2086 codice civile…

Se hai bisogno di un confronto o di assistenza per la valutazione dell’assetto organizzativo più adatto alla tua impresa puoi contattarmi a info@francescoleonecommercialista.it o ai miei recapiti telefonici.

Francesco Leone