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	<title>crisi Archives - Francesco Leone Commercialista</title>
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	<title>crisi Archives - Francesco Leone Commercialista</title>
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		<title>Il Codice della Crisi e il Diritto della Crisi: opportunità per Imprese e Professionisti.</title>
		<link>https://www.francescoleonecommercialista.it/il-codice-della-crisi-e-il-diritto-della-crisi-opportunita-per-imprese-e-professionisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 17:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
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		<category><![CDATA[crisi]]></category>
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		<category><![CDATA[meeting]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli eventi oltre che patrocinati dal Comune di Corato, sono stati accreditati dall’Odine dei Commercialisti e dall’Ordine degli Avvocati di Trani.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con l&#8217;Associazione Formav (Formazione Valore) &#8211; di cui ho l&#8217;onore di essere Presidente dice l&#8217;Avv. Francesco Edmondo Stolfa &#8211; ho il piacere di invitarvi agli eventi formativi che vedete nella nostra locandina e che si terranno nella nostra Città presso il <strong>&#8220;Corato Executive Center&#8221;</strong> a partire da <strong>giovedì 20 aprile.</strong></p>



<p>Sin dalla sua costituzione, Formav – perseguendo le finalità statutarie – ha organizzato una serie di seminari su svariati argomenti (dalla Riforma Fornero, al Concordato Preventivo, al “primo” Jobs Act, e così via).</p>



<p>Con questo appuntamento, la nostra Associazione intende riprendere quel percorso, e lo fa cercando di creare reti e aprire una discussione su una delle questioni (il c.d. Codice della Crisi) che – insieme alla “Riforma Cartabia” – costituisce il tema di più stringente attualità negli studi professionali, nelle aule di giustizia, nelle imprese.</p>



<p>Proprio per questo, abbiamo inteso valorizzare – nella nostra proposta formativa interdisciplinare, ambiziosa, complessa ed articolata – oltre che l’Università di Bari (presente con nomi di prestigio, come il Prof. Eustachio Cardinale e la nostra concittadina Prof.ssa Daniela Caterino), anche le imprese (per il tramite, in primis, dell’Associazione degli Imprenditori Coratini, il cui Presidente Ing. Claudio Amorese ringraziamo per il prezioso contributo in termini organizzativi) e i Professionisti del territorio (oltre al sottoscritto, impegnati nelle varie relazioni, ci saranno altri Avvocati del nostro Foro, come Benny Piarulli, fondatore e già Presidente di Formav, Dario Cialdella e Michelangelo de Benedittis, oltre che valenti Commercialisti iscritti all’Ordine di Trani, come il nostro concittadino <strong><a href="http://www.francescoleonecommercialista.it">Francesco Leone</a></strong> e Francesco Cannone).</p>



<p>Gli eventi, inoltre, oltre che patrocinati dal Comune di Corato, sono stati accreditati, per la formazione professionale, dall’<strong>Odine dei Commercialisti e dall’Ordine degli Avvocati di Trani</strong> e vedono la collaborazione di importanti associazioni di categoria e importanti aziende del territorio.</p>



<p>Contiamo, così, di poter rendere un servizio utile a tutti noi, agli imprenditori, ai professionisti e a tutta la nostra Comunità nel suo complesso.</p>



<p>Qui puoi scarica il tuo invito personale : </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-14-at-20.29.28-1024x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-3919" srcset="https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-14-at-20.29.28-1024x1024.jpeg 1024w, https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-14-at-20.29.28-500x500.jpeg 500w, https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-14-at-20.29.28-50x50.jpeg 50w, https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-14-at-20.29.28-768x768.jpeg 768w, https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-14-at-20.29.28-700x700.jpeg 700w, https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-14-at-20.29.28.jpeg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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		<item>
		<title>Adeguati assetti necessari per l&#8217;impresa e gli amministratori.</title>
		<link>https://www.francescoleonecommercialista.it/adeguati-assetti-necessari-per-limpresa-e-gli-amministratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 09:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sapete quali sono i primi segnali che vengono rilevati quando un’impresa è in crisi? Questi sono i tratti comuni rilevati in gran parte delle imprese che poi in un secondo momento hanno evidenziato forti inefficienze e, alla lunga, hanno provocato il consumo della liquidità accantonata mettendo fortemente a rischio la continuità aziendale. E’ proprio sulla [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sapete quali sono i primi segnali che vengono rilevati quando un’impresa è in crisi?</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Un clima aziendale ostile e poco aperto al confronto</li>



<li>i litigi fra soci o amministratori che impediscono all’impresa di lavorare correttamente</li>



<li>l’insoddisfazione della clientela</li>



<li>la scarsa capacità di innovazione</li>



<li>la mancata formazione e aggiornamento del personale dipendente</li>



<li>la perdita delle quote di mercato</li>



<li>un fatturato costituito in gran parte dalla vendita di prodotti in fase di decadimento</li>
</ul>



<p>Questi sono i tratti comuni rilevati in gran parte delle imprese che poi in un secondo momento hanno evidenziato forti inefficienze e, alla lunga, hanno provocato il consumo della liquidità accantonata mettendo fortemente a rischio la continuità aziendale.</p>



<p>E’ proprio sulla base di questi dati che è stato introdotto il nuovo art. 3, comma 3, lettera c, presente all’interno del Codice della Crisi d’Impresa ed entrato integralmente in vigore il 15.07.2022.</p>



<p>L’obiettivo principale di tale norma non è certo quello di additare stati di crisi ma piuttosto quello di assicurare alla collettività un bene che è parte fondamentale del tessuto economico del nostro paese, ovvero l’Impresa. E lo fa tutelandola da possibili inefficienze che progressivamente andranno ad erodere la sua liquidità, provocando un sovraindebitamento e a lungo andare una situazione di default difficilmente recuperabile. Senza considerare poi che sarà l&#8217;amministratore a doverne rispondere in sede giudiziaria.&nbsp; La sua responsabilità infatti verrà chiamata in causa nel momento in cui venga accertato che non sono state applicate tutte quelle azioni necessarie che abbiamo portato ad impedire l’aggravamento della situazione di crisi e di insolvenza economica.</p>



<p>Cosa fare allora per evitare tutto ciò?</p>



<p>Prima di tutto c’è da dire che lo Stato italiano vuole Amministratori d’Impresa sempre più presenti,&nbsp; coinvolti. La carica non potrà più essere ricoperta solo formalmente, ma ora un amministratore avrà il preciso compito di vigilare e intervenire attivamente qualora avvertisse una possibile crisi e potrà essere chiamato a rispondere dei danni causati a società, soci e creditori nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto degli obblighi gestori.</p>



<p>Due quindi sono le parole magiche ….”Adeguati assetti”, o più precisamente adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.&nbsp;</p>



<p>L’art. 2086 del cc. impone all’amministratore di istituire tali assetti sulla base della dimensione e della natura della propria impresa al fine non soltanto di esonerarlo da possibili ripercussioni giudiziarie ma soprattutto per aiutarlo a vigilare sul quel bene che fa grande il nostro paese, aiutandolo a rilevare tempestivamente un qualsiasi segnale di crisi, dandogli la possibilità di adoperarsi immediatamente e adottare tutti gli strumenti possibili messi a disposizione dall&#8217;ordinamento per superare tale situazione e portarlo quindi alla continuazione della propria attività.</p>



<p>Qualcuno diceva “la potenza è nulla senza il controllo”.&nbsp;</p>



<p>Se pensi che il bilancio sia tutto quello che ti serve per controllare allora mi dispiace deluderti.&nbsp;</p>



<p>Se pensi che il bilancio ti dica se i tuoi dipendenti sono soddisfatti del loro lavoro mi dispiace deluderti.&nbsp;</p>



<p>Se pensi che che il bilancio ti dica se il tuo prodotto di punta è arrivato a maturazione mi dispiace deluderti.</p>



<p>Ci sono valori qualitativi che il bilancio non riesce a misurare e sulla base dei quali invece si fonda lo stato di salute di un’impresa. Solo un controllo costante di queste informazioni, e la loro corretta interpretazione, ci possono dire se si sta andando davvero nella giusta direzione o se è necessario raddrizzare il colpo.</p>



<p>La balanced Scorecard ideata da Kaplan e Norton è lo strumento più usato negli USA per monitorare costantemente l’andamento delle imprese e il nostro studio ha a disposizione il primo e unico software cloud in Italia basato proprio sulla Balanced Scorecard e in grado di fare un’analisi qualitativa dei dati aziendali, ovvero il Cruscotto di ControlloⓇ.</p>



<p>Se vuoi avere una lettura di dei dati aziendali e trasformarli in informazioni utili per una corretta gestione e costruire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile così come previsto dall’art.&nbsp; 2086 c.c., secondo comma, o semplicemente saperne di più compila il <a href="https://www.francescoleonecommercialista.it/contatti/">form</a>.</p>



<p>Francesco Leone</p>
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		<title>PERCHE’ SONO IMPORTANTI GLI ADEGUATI ASSETTI NEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA</title>
		<link>https://www.francescoleonecommercialista.it/perche-sono-importanti-gli-adeguati-assetti-nel-codice-della-crisi-di-impresa/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesco Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 07:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[adeguati assetti]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
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		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'imprenditore deve istituire un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ci sono parole, espressioni, concetti che, a volte, divengono famosi in maniera inaspettata, fino a diventare un “must”.</p>



<p>Da un paio di anni, per qualunque imprenditore che tenga alla buona salute della propria azienda, il concetto cui <strong>fare estrema attenzione è “adeguati assetti” organizzativi, amministrativi e contabili, </strong>diventato, ormai, il faro con cui illuminare la gestione aziendale e da cui farsi guidare nella tempestosa navigazione che è la vita di una azienda.</p>



<p>Infatti, l’art. 2086 comma 2 del Codice Civile, riformulato in seguito al varo definitivo del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D.L. n.14 del 12/01/2019) detta una serie di nuove condizioni per l’imprenditore societario e collettivo, finalizzate alla corretta gestione dell’azienda stessa.</p>



<pre class="wp-block-preformatted">A questi il Codice della Crisi riserva delle agevolazioni, posto che secondo l’art.2086 l’imprenditore societario o collettivo ha il dovere di istituire un “<strong>assetto organizzativo, amministrativo e contabile,</strong> <em>adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,&nbsp; anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi&nbsp; dell'impresa&nbsp; e</em><em> </em><em>della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza</em><em> </em><em>indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il&nbsp; recupero&nbsp; della</em><em> </em><em>continuità' aziendale</em><em>”</em>. </pre>



<p>La finalità ultima del nuovo codice della crisi è, in sostanza, <strong>distinguere i “cattivi” imprenditori da quelli semplicemente “sfortunati”</strong>, intendendo, per questi ultimi, coloro che attuano per bene le prescrizioni di legge (e non solo) ma che, magari per fatti esterni, incappano in un periodo di crisi, anche irreversibile della azienda stessa.</p>



<p>Queste poche righe e le settanta parole che compongo il secondo comma dell’art.2086 c.c., sopra esposto, costituiscono uno stravolgimento epocale nella logica di gestione delle aziende e nelle conseguenti responsabilità degli imprenditori perché sanciscono per legge il concetto di buona gestione aziendale, che diventa, appunto, un obbligo e non una mera eventualità, appannaggio solo degli imprenditori più bravi e più attenti alle esigenze organizzative della propria azienda.</p>



<p>Il nuovo Codice della Crisi, infatti, supera la distinzione tra vita della azienda “in bonis” (la normale gestione) e fase critica e fallimentare della stessa (la vecchia impostazione); dal 16 marzo 2019, giorno di entrata in vigore dell’ormai onnipresente comma secondo dell’art.2086 c.c., il legislatore ha imposto all’imprenditore l’obbligo di mettere in atto una serie di azioni, strumenti, controlli e pianificazioni, a loro volta sancite e richiamate in appositi schemi e check list da utilizzare all’occorrenza, che devono identificare la rispondenza della gestione a quanto previsto dalla legge.</p>



<p>In questo modo, l’impresa potrà tenere sotto controllo i principali parametri utili a valutarne lo stato di salute, le prospettive future, la possibilità di continuità aziendale almeno nei successivi 12 mesi e il relativo rischio di crisi.</p>



<p>Se l’azienda continua a essere in buona salute, l’attività di controllo e monitoraggio (attuata grazie dall’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile) servirà a certificarne la continuità operativa nel tempo anche nel rispetto della innegabile funzione sociale dell’impresa e delle sue responsabilità nei confronti di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, banche, pubblica amministrazione e tutto l’ecosistema socioeconomico che le gira attorno.</p>



<p><strong>Se l’azienda mostra segni di crisi, grazie al suddetto monitoraggio, l’imprenditore dovrà tempestivamente “allertare” </strong>(altro temine che diventerà un must nei prossimi mesi) gli organi competenti, ovvero dovrà attivare una serie di procedure mirate a individuare una possibile soluzione della crisi o ad avviarne la liquidazione, se non è possibile il risanamento.</p>



<p>Se l’imprenditore avrà fatto per bene le attività di monitoraggio, grazie all’adozione del taumaturgico “adeguato assetto” e avrà “allertato” per tempo (entro 90 giorni) gli organi competenti previsti dalla procedura, potrà, di fatto, uscire indenne dalla crisi della propria azienda anche in caso di liquidazione giudiziale (il termine che sostituisce la parola fallimento) e, magari, riavviare in tempi brevi un’altra attività, lasciandosi alle spalle l’esperienza di business sfortunata.</p>



<p>Nel caso, invece, l’imprenditore non abbia adottato un “adeguato assetto” e/o non abbia provveduto ad allertare per tempo gli organi competenti in caso di segnali di crisi aziendale (imprenditore “cattivo”), laddove la crisi stessa sfoci in un effettivo default dell’azienda con relativa liquidazione giudiziale (fallimento), <strong>l’imprenditore, oltre agli eventuali risvolti di natura penale, potrà essere chiamato a ripagare i debiti aziendali anche con il patrimonio suo personale.</strong></p>



<p>Bisogna, inoltre, segnalare che dal 15 luglio u.s., l’Agenzia delle Entrate è obbligata a segnalare anche un semplice mancato versamento di iva determinato nell&#8217;importo dalle vigenti leggi, a partire dalle liquidazioni iva del primo trimestre 2022; questa segnalazione costituisce già da sola un potenziale segnale di crisi, cui l’imprenditore, nonché eventuali sindaci e revisori, dovranno necessariamente tenere conto, pena la possibile contestazione di mancato adeguamento al codice della crisi e relativo addebito di responsabilità.</p>



<p>La circostanza della responsabilità di amministratori e organi di controllo, ben sancita dal nuovo Codice della Crisi di Impresa, rappresenta un altissimo rischio per qualunque imprenditore e a nulla vale la eventuale responsabilità limitata prevista in alcune forme societarie (srl, spa, etc.).</p>



<p>Pertanto, <strong>l’unico imprenditore che potrà dirsi al “sicuro” da oggi in poi è solo quello che istituisce per tempo un adeguato assetto organizzativo e che allerta per tempo in caso di crisi.</strong></p>



<p>Tutti gli altri possono ben dirsi “a rischio”.</p>



<p>In conclusione, l’adozione tempestiva di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile potrebbe rivelarsi uno dei migliori affari per l’imprenditore attento alla propria azienda e al passo con i tempi.</p>



<p>Se la tua azienda non ha ancora adottato un sistema di gestione e valutazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e vuoi risolvere in maniera semplice ed efficiente il problema, <a href="https://www.francescoleonecommercialista.it/contatti/">contattami qui</a>.</p>



<p><strong><em>Francesco Leone</em></strong></p>



<p><strong><em>Dottore Commercialista</em></strong></p>



<p><strong><em>Revisore Legale</em></strong></p>
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			</item>
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		<title>L’organizzazione dell’impresa e il nuovo codice della crisi.</title>
		<link>https://www.francescoleonecommercialista.it/lorganizzazione-dellimpresa-e-il-nuovo-codice-della-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
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		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ogni imprenditore deve porsi e risolvere il problema di dare un adeguato assetto organizzativo alla propria impresa.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dal 16 marzo 2019, giorno di entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa (seppure diverse sue parti sono ancora sospese nella effettiva attuazione) c’è un articolo del codice civile che non fa dormire sonni tranquilli a molti imprenditori, almeno a quelli che sono consapevoli del suo contenuto.</p>



<p>L’articolo in questione è il <strong>2086</strong> ed esso obbliga l’imprenditore a dotarsi in azienda di un<strong> “… assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa…” </strong>pena il pagare con il proprio patrimonio gli eventuali debiti aziendali in caso di default.</p>



<p>In questa sede non intendiamo dilungarci in tutte le numerose implicazioni che questo articolo 2086 pone nella gestione di un’azienda e sulle responsabilità poste a carico dell’imprenditore e degli amministratori dell’azienda.</p>



<p>Intendiamo, invece, focalizzare l’attenzione sul concetto di organizzazione, che è uno dei requisiti essenziali richiesti dal succitato articolo 2086.</p>



<p>L’organizzazione dell’azienda, infatti, è tema tra i più dibattuti e più ricchi di differenti visioni e differenti valutazioni dell’importanza da attribuire al concetto stesso di organizzazione.</p>



<p>Storicamente, esiste in dottrina, ma ancora più nella pratica aziendale quotidiana, una divisione tra chi vuole l’azienda perfettamente organizzata in tutti i suoi aspetti più peculiari e chi tende a immaginare la stessa come una sorta di entità in continuo movimento, basata sulla capacità dei singoli di lavorare in squadra e produrre i risultati richiesti.</p>



<p>Probabilmente, la verità è spesso nel mezzo, ovvero nel fatto che all’interno di un quadro organizzativo chiaro, in alcuni casi è opportuno lasciare spazio all’inventiva e alla auto-determinazione dei singoli; posto che i singoli ne abbiano le capacità.</p>



<p>Altrimenti sarà il caos!</p>



<p>Dal punto di vista più operativo è opportuno riflettere sulla vera e propria <a href="https://www.francescoleonecommercialista.it/organizzazione/">organizzazione dell’azienda.</a></p>



<p>Il documento principale che definisce l’assetto organizzativo in termini di distribuzioni di responsabilità operative e amministrative è l’organigramma aziendale.</p>



<p>L’organigramma rappresenta i centri di responsabilità aziendali a cascata, a partire da quelli dotati di responsabilità direzionale, fino a quelli più prettamente operativi.</p>



<p>Le linee di interconnessione tra i centri di responsabilità, letti dall’alto verso il basso, rappresentano la diretta responsabilità di un centro circa l’attività svolta da un altro centro, situato ad un livello inferiore.</p>



<p>Nelle microimprese, tipicamente a conduzione familiare se non gestite addirittura da una sola persona, si assiste a una scarsa formalizzazione di ruoli e mansioni.</p>



<p>Rcecentemente, però, la sentenza n.45100 del 2021 della Suprema Corte di Cassazione sulla applicabilità anche alle Srl Unipersonali della Legge 231/2001 inerente la responsabilità amministrativa delle imprese, pone un serio problema di estensione &nbsp;del concetto di “organizzazione” anche alle imprese di dimensione più piccola o addirittura “unicellulare”.</p>



<p>Nella logica dell&#8217;uomo solo al comando (interpretazione estrema del concetto di &#8220;one man band”) si radica una vera e propria contrarietà a ogni tentativo di redigere un organigramma e di formalizzare compiti e responsabilità.</p>



<p>È una condizione che sicuramente riduce i tempi di reazione (ma non la qualità della reazione) e i costi di gestione, ma che incorpora numerosi e pericolosi svantaggi che inibiscono la crescita dell’impresa, ostacolando i necessari processi per renderla stabile, meno vulnerabile ai fattori esterni, e in grado di sopravvivere alla figura del “capo” (importanza del concetto di “key man”).</p>



<p>Nelle medie imprese si assiste, invece, tipicamente allo sviluppo di diverse forme organizzative: tra queste quella funzionale e quella per matrici, con l’aggiunta di quella per progetti.</p>



<p>La Struttura organizzativa funzionale è caratterizzata da una forte focalizzazione di competenza operativa e da una bassa differenziazione in funzione dei mercati o delle attività di riferimento.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img decoding="async" src="https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-funzionale-1024x783.png" alt="" class="wp-image-3552" width="585" height="447" srcset="https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-funzionale-1024x783.png 1024w, https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-funzionale-500x382.png 500w, https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-funzionale-768x587.png 768w, https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-funzionale.png 1152w" sizes="(max-width: 585px) 100vw, 585px" /><figcaption>Organigramma funzionale</figcaption></figure>



<p>La Struttura organizzativa per matrici è meno diffusa: dà maggiore enfasi al tema della vicinanza al mercato e, rispetto a quella funzionale, può determinare il rischio di diseconomie di scala dal lato produttivo.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img decoding="async" src="https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-MATRICE.png" alt="" class="wp-image-3553" width="351" height="360" srcset="https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-MATRICE.png 631w, https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-MATRICE-488x500.png 488w, https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-MATRICE-50x50.png 50w" sizes="(max-width: 351px) 100vw, 351px" /><figcaption>Organigramma per matrici</figcaption></figure>



<p>La struttura organizzativa per progetti pone il focus sui diversi progetti da portare a compimento, creando team interfunzionali dedicati ognuno ad uno o più progetti contemporaneamente.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-progetti.png" alt="" class="wp-image-3554" width="348" height="333" srcset="https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-progetti.png 652w, https://www.francescoleonecommercialista.it/wp-content/uploads/2022/01/Immagine-progetti-500x479.png 500w" sizes="(max-width: 348px) 100vw, 348px" /><figcaption>Organigramma per progetti</figcaption></figure>



<p>Il problema posto dall’art. 2086 del codice civile è che esso non identifica il corretto assetto in funzione di parametri quantitativi ma con il termine “adeguati” lascia la responsabilità di verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo rispetto all’efficace svolgimento dell’attività aziendale agli amministratori e all’eventuale organo di controllo.</p>



<p>Per l’organo di controllo la verifica può essere effettuata e documentata tramite apposite interviste con i diversi responsabili aziendali, per valutare che il potere decisionale, a livello direzionale e operativo, sia effettivamente attribuito alle figure individuate dall’organigramma aziendale.</p>



<p>Da ultimo sarà necessario verificare che la responsabilità sia distribuita attraverso dovute deleghe amministrative&nbsp; e coerenti inquadramenti professionali del personale aziendale.</p>



<p>In conclusione, <strong>ogni imprenditore deve porsi e risolvere il problema di dare un adeguato assetto organizzativo alla propria impresa, adottando quello che ritiene, sulla base di considerazioni e valutazioni in qualche modo dimostrabili, essere il più corretto per la propria realtà aziendale.</strong></p>



<p>La necessità deriva dal famigerato art. 2086 codice civile&#8230;</p>



<p>Se hai bisogno di un confronto o di assistenza per la valutazione dell&#8217;assetto organizzativo più adatto alla tua impresa puoi contattarmi a info@francescoleonecommercialista.it o ai miei recapiti telefonici.</p>



<p>Francesco Leone</p>
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